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Testamento: olografo, pubblico, segreto 29 Ottobre 2019

Il testamento è il documento che permette ad una persona di decidere come disporre dei suoi beni dopo la sua morte, secondo quanto la legge stabilisce. Esistono diversi tipi di testamento e ognuno di essi ha delle caratteristiche precise che devono essere rispettate se non si vuole rischiare che il testamento sia considerato nullo o che sia impugnato dagli eredi.

Il tipo di testamento più conosciuto è quello olografo, cioè un documento redatto a mano (non sono ammesse dettature né battitura a macchina o al computer), datato e firmato dal testatore che può essere conservato da lui stesso o depositato presso un notaio. Per la sua validità non sono necessari testimoni né notaio ma è indispensabile che la scrittura e la firma del documento siano riconducibili chiaramente al testatore.

Il testamento pubblico invece è una tipologia di testamento redatto e firmato in presenza di due testimoni e del notaio ed è l’unico tipo di testamento che può essere redatto anche da chi non sa o non è nelle condizioni di scrivere. Resta segreto fino alla morte del legante e i testimoni non possono essere legati da rapporti di parentela né con il legante né con il notaio, devono essere in possesso dei diritti civili, residenti in Italia, non devono essere né muti né sordi.

Infine il testamento segreto è una tipologia meno comune di testamento che viene consegnato al notaio in una busta chiusa alla presenza di due testimoni e che viene sigillato prima o durante la consegna, senza che ne sia svelato il contenuto. Solo il legante ne conosce il contenuto e può essere scritto a macchina, al computer, a penna o dettato a terzi e solo alla sua morte gli eredi sapranno quali erano le sue volontà. Perché sia valido deve essere firmato in ogni sua pagina – sia alla fine che a metà foglio – dal testatore e, se ci sono più pagine, le pagine stesse devono essere numerate in modo che si possa stabilire qual è l’ordine di lettura. Altro criterio di validità è la presenza di due documenti: il documento d’identità del testatore e l’atto di ricevimento del notaio che serve anche per stabilire la data di sottoscrizione. Se mancano queste caratteristiche il testamento segreto è considerato nullo a meno che non possa valere come testamento olografo.

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